INCENTIVI FISCALI AI PRIVATI
La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Con un recente provvedimento (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12
luglio 2011) sono stati aboliti due importanti adempimenti precedentemente richiesti.
In particolare, per fruire della detrazione non è più necessario:
• inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
• indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue
i lavori.
In particolare tra le varie categorie di interventi ammessi alla detrazione sono compresi anche tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell'agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali
atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:
-
rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
vetri antisfondamento;
casseforti a muro;
fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per
l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle
opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia
finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica.
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